Riceviamo e pubblichiamo da Appartenenza Biancoscudata
⚠ UNA DETERMINA PREFETTIZIA PIENA DI CONTRADDIZIONI ⚠
La determina prefettizia del 12 marzo 2026, relativa al divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Padova per la gara Venezia–Padova, si fonda su una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro né nella realtà storica né nella situazione attuale delle due tifoserie, ma soprattutto contrasta con il piano di sicurezza attuato fino ad oggi dalla Questura di Venezia per le tifoserie ospiti. Il provvedimento richiama un episodio avvenuto il 19 luglio 2025, presentandolo come prova di una rivalità sfociata in “gravi turbative” e di un presunto “forte e atavico astio” tra le due comunità. Tuttavia, questo episodio, oltre a essere isolato e risalente a otto mesi prima, è stato completamente definito: tutti i responsabili sono stati identificati, denunciati e sottoposti a DASPO, e quindi non potranno in alcun modo partecipare alla partita del 17 marzo. La Prefettura omette inoltre un dato fondamentale: negli ultimi vent’anni non si sono registrati episodi di violenza tra le tifoserie di Padova e Venezia. Non esiste dunque alcuna continuità, alcuna escalation, alcuna tendenza che possa giustificare un allarme attuale.
Il provvedimento richiama poi un rischio nella fase di movimentazione dei tifosi, ma tale rischio è già completamente neutralizzato dal modello organizzativo applicato dalla Questura di Venezia per le tifoserie ospiti, uno dei più rigidi e controllati d’Italia. Il percorso dei tifosi ospiti è infatti totalmente vincolato: un’unica uscita autostradale, arrivo obbligato al Venice Gate Parking, utilizzo esclusivo del trasporto acqueo dedicato, biglietto nominativo legato alla fidelizzazione, assenza totale di libertà di movimento. Ogni fase è monitorata dalle forze dell’ordine, ogni spostamento è incanalato, ogni alternativa è esclusa. Parlare di rischio nella movimentazione significa ignorare che la movimentazione stessa è già un corridoio di sicurezza totale, contraddicendo l’efficiente operato svolto fino ad oggi dalla Questura di Venezia. A maggior ragione, tutte le componenti padovane del tifo organizzato avevano preventivamente comunicato che avrebbero seguito il percorso indicato dalla Questura di Venezia.
La Prefettura richiama anche la struttura dello stadio Penzo e la possibilità di commistione tra tifosi locali e ospiti, ma anche questo elemento non trova riscontro nella realtà operativa. L’accesso al settore ospiti è unico, controllato e riservato esclusivamente ai possessori di biglietto nominativo e del programma di fidelizzazione. La commistione è materialmente impossibile. Il rischio evocato è dunque infondato e non attuabile, come dimostrato in tutte le altre partite precedenti, contraddicendo l’operato dell’Osservatorio stesso. La determina infatti afferma: “vietata la vendita dei biglietti in tutti i settori dello stadio Penzo ai residenti nella provincia di Padova; i non residenti nella provincia di Padova potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti, online e presso i rivenditori ufficiali Vivaticket, solo se in possesso della Supporters Card del Calcio Padova”. Ne consegue che il rischio di commistione tra tifosi locali e ospiti, sollevato dalla stessa determina, risulta totalmente falso.
Il provvedimento appare inoltre privo di proporzionalità. La Prefettura parla di “serie di problematiche per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ma non presenta alcun dato numerico. La comunicazione dell’associazione dei tifosi padovani “Appartenenza Biancoscudata”, invece, evidenzia che i soggetti coinvolti nell’unico episodio citato sono dieci, a fronte di una capienza complessiva dei due stadi di oltre ventimila posti. L’incidenza è dello 0,04%. Sulla base dello 0,04% di persone già sanzionate e già escluse dalla partita, si arriva a punire il restante 99,96% di cittadini che non hanno commesso alcun reato, alcuna violazione, alcun comportamento pericoloso e per questo non possono godere del derby nella sua totalità. Una misura del genere non è solo sproporzionata: è discriminatoria e in contrasto con i principi costituzionali di responsabilità personale, uguaglianza e libertà di circolazione.
Il contesto urbano di Venezia viene indicato come ulteriore elemento di rischio, ma anche questo non corrisponde alla realtà. Il tifoso ospite non entra in città, non circola liberamente, non interagisce con il tessuto urbano. Il tragitto è obbligato e interamente controllato. Il centro storico non è coinvolto in alcun modo, contraddicendo in modo evidente il piano di sicurezza attuato da molti anni dalla Questura di Venezia.
La Prefettura non considera inoltre l’impatto culturale e sociale del divieto. Il derby veneto è un patrimonio condiviso, un momento di identità collettiva, un’occasione di educazione sportiva e civica. Privare due città della presenza delle rispettive tifoserie significa impoverire l’evento, spegnere una tradizione, sottrarre un’esperienza che appartiene alla comunità.
A tutto questo si aggiunge un elemento decisivo, che smentisce in modo diretto e inequivocabile la tesi del “forte e atavico astio” e dei “recenti esiti investigativi”. Il 26 febbraio 2026, in occasione delle gare di campionato Juve Stabia–Padova e Frosinone–Venezia, disputate lo stesso giorno e allo stesso orario (ore 15:00), le due tifoserie — circa 500 tifosi complessivi — hanno percorso per oltre mille chilometri le stesse direttrici autostradali, negli stessi orari, senza alcun divieto, senza percorsi obbligati, senza scorte, senza misure straordinarie, circolando liberamente come qualsiasi altro cittadino. Nonostante questa totale libertà di movimento, non si è verificato alcun episodio di violenza, nessun contatto, nessuna tensione, nessuna criticità. Se davvero esistesse un astio così profondo e pericoloso, due tifoserie che viaggiano liberamente per mille chilometri nello stesso giorno avrebbero rappresentato un rischio elevatissimo. Invece non è accaduto nulla. Questo fatto recente, concreto e verificabile, smentisce direttamente la narrazione della Prefettura e dimostra che il rischio evocato è puramente teorico, non supportato da dati né da evidenze operative.
Alla luce di tutto ciò, il divieto di trasferta non appare giustificabile né sul piano logico, né su quello giuridico, né su quello costituzionale. Si basa su un episodio isolato e già risolto, ignora vent’anni di assenza di violenza, non considera i modelli organizzativi già in atto, non presenta dati attuali, introduce una misura sproporzionata e discriminatoria, punisce migliaia di persone innocenti e contrasta con i principi fondamentali della nostra Costituzione. Non tutela la sicurezza, ma la sacrifica a favore di una punizione collettiva.
Per tutto questo, abbiamo deciso di ricorrere al TAR del Veneto, il Tribunale Amministrativo Regionale competente per la regione, con sede a Venezia, che decide sui ricorsi presentati da cittadini e associazioni contro atti della Pubblica Amministrazione ritenuti lesivi di interessi legittimi.
Appartenenza Biancoscudata
Il Direttivo
Avv. Giovanni Adami
Avv. Daniele Labbate
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