Padova-Vicenza, multa a entrambe le società: tutte le motivazioni

Condividi

Arrivano le decisioni del giudice sportivo dopo l’ultimo turno di campionato. Multe a Padova e Vicenza dopo il derby

AMMENDA € 1.000,00
PADOVA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori,  integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco e, al 12° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), presenti nel Settore Tribuna Est Varco L, intonato:
1. al 10° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per quattro volte;
2. al 29° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ripetuto per sei volte;
3. al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della Squadra avversaria, ripetuto per sei volte;

4. al 3° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della Squadra avversaria, ripetuto per tre volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose relativamente alla condotta sub A) (r. proc. fed., r. c.c.)

AMMENDA € 400,00
L.R. VICENZA
A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati imbrattando i muri con delle scritte;
B) per avere, alcuni suoi giocatori, al 95° minuto della gara, al momento della segnatura della rete da parte della loro Squadra, danneggiato un pannello pubblicitario. Applicato il cumulo delle sanzioni, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)




Commenti

commenti

About Staff Padova Goal


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com